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LEGGE 9 aprile 1971, n. 207

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.

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Testo in vigore dal:  18-5-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'articolo unico della legge 2 aprile 1969, n. 151, è prorogato al 31 dicembre 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Catania, addì 9 aprile 1971

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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO