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LEGGE 9 aprile 1971, n. 207

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.

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Testo in vigore dal: 18-5-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine  per  l'abrogazione  dell'articolo  99 dell'ordinamento
delle  cancellerie  e  segreterie  giudiziarie, fissato dall'articolo
unico  della legge 2 aprile 1969, n. 151, e' prorogato al 31 dicembre
1972.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Catania, addi' 9 aprile 1971

                               SARAGAT

                                                    COLOMBO - PRETI -
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO