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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1075

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.

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Testo in vigore dal:  2-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso al comune di Gorizia un contributo annuo di L. 33.750.000 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1969 al 15 settembre 1971.