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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1075

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.

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Testo in vigore dal: 2-1-1972
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso  al  comune  di  Gorizia  un  contributo  annuo  di L.
33.750.000  a  carico  dello Stato, quale concorso nella spesa per il
rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre
1969 al 15 settembre 1971.