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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1066

Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/1980)
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Testo in vigore dal:  1-1-1972

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In attesa di accordi in sede internazionale, è autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970.
L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprietà, accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:
fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;
sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;
sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;
sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.