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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1066

Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/1980)
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Testo in vigore dal: 1-1-1972
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  attesa  di  accordi  in  sede internazionale, e' autorizzata la
corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e
giuridiche   italiane,   titolari   di  beni,  diritti  ed  interessi
confiscati  o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorita'
libiche a partire dal 21 luglio 1970.
  L'anticipazione  sara'  corrisposta sulla base del valore di comune
commercio  dei  beni  in Libia, in epoca immediatamente precedente le
suddette  misure limitative della proprieta', accertato dal Ministero
delle  finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici
erariali, e nella seguente misura:
    fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;
    sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per
cento;
    sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per
cento;
    sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.