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LEGGE 20 novembre 1971, n. 1061

Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed Istituti di istruzione secondaria ed artistica.

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Testo in vigore dal:  1-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In tutti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria e artistica i capi di istituto sono esonerati dagli obblighi di insegnamento.