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LEGGE 20 novembre 1971, n. 1061

Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed Istituti di istruzione secondaria ed artistica.

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Testo in vigore dal: 1-1-1972
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  tutti  gli  istituti  e  le  scuole  di istruzione secondaria e
artistica  i  capi  di  istituto  sono  esonerati  dagli  obblighi di
insegnamento.