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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1053

Diritto degli assistiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale.

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Testo in vigore dal:  31-12-1971

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A decorrere dalla data del 1 luglio 1972 i soggetti ammessi a fruire dell'assistenza sanitaria gestita dall'ENPAS e dall'ENPDEDP hanno diritto di optare per l'erogazione, da parte dell'ente stesso, delle seguenti prestazioni in forma diretta:
a) assistenza sanitaria generica ambulatoriale e domiciliare;
b) assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale e domiciliare;
c) assistenza farmaceutica;
d) assistenza ostetrica;
Per le altre prestazioni sanitarie, nonché per coloro che non intenderanno avvalersi del diritto di opzione, l'assistenza sanitaria continuerà ad essere erogata secondo il sistema e nelle forme previste dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'entrata in vigore della presente legge, migliorando adeguatamente i rimborsi per prestazioni mediche.
L'opzione, da esercitarsi dall'assicurato per sé e per il nucleo familiare assistibile, ha validità per tutto l'anno solare e si intenderà automaticamente rinnovata ove non venga revocata entro il 30 novembre di ciascun anno.
Per l'esecuzione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'ENPAS e l'ENPDEDP sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni professionali e sindacali delle categorie sanitarie interessate. Dette convenzioni, a parità di prestazioni professionali, dovranno essere conformi, per gli aspetti economici e, ove possibile, per quelli normativi, alle analoghe convenzioni stipulate dall'INAM.