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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1053

Diritto degli assistiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale.

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Testo in vigore dal: 31-12-1971
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dalla data del 1  luglio  1972  i  soggetti  ammessi  a
fruire dell'assistenza sanitaria gestita  dall'ENPAS  e  dall'ENPDEDP
hanno diritto di optare per l'erogazione, da parte dell'ente  stesso,
delle seguenti prestazioni in forma diretta: 
    a) assistenza sanitaria generica ambulatoriale e domiciliare; 
    b)   assistenza   sanitaria   specialistica    ambulatoriale    e
domiciliare; 
    c) assistenza farmaceutica; 
    d) assistenza ostetrica; 
  Per le altre prestazioni sanitarie,  nonche'  per  coloro  che  non
intenderanno avvalersi del diritto di opzione, l'assistenza sanitaria
continuera' ad essere  erogata  secondo  il  sistema  e  nelle  forme
previste  dall'ENPAS  e  dall'ENPDEDP  all'entrata  in  vigore  della
presente legge, migliorando adeguatamente i rimborsi per  prestazioni
mediche. 
  L'opzione, da esercitarsi dall'assicurato per se' e per  il  nucleo
familiare assistibile, ha validita' per  tutto  l'anno  solare  e  si
intendera' automaticamente rinnovata ove non venga revocata entro  il
30 novembre di ciascun anno. 
  Per l'esecuzione di quanto previsto dal primo  comma  del  presente
articolo, l'ENPAS e l'ENPDEDP sono autorizzati a  stipulare  apposite
convenzioni con le organizzazioni  professionali  e  sindacali  delle
categorie sanitarie interessate.  Dette  convenzioni,  a  parita'  di
prestazioni professionali, dovranno essere conformi, per gli  aspetti
economici e, ove  possibile,  per  quelli  normativi,  alle  analoghe
convenzioni stipulate dall'INAM.