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LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1153

Modifiche alla lettera B) punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

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Testo in vigore dal:  25-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il punto 2) della lettera B) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Aliquota
per quintale Lire

"2) consumata per l'azionamento delle autovetture da
noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune
localita sostituiscono le vetture da piazza e quelli
lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per
il trasporto di persone, entro i seguenti limiti:
a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura cir-
colante nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circo-
lante nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, ma non a 500.000;
c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circo-
lante nei comuni di 100.000 abitanti o meno. L'agevo-
lazione di cui ai numeri 1) e 2) e concessa anche sot-
to forma di rimborso della differenza tra l'aliquota
di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in
via generale e quella ridotta......................... 4.843