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LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1153

Modifiche alla lettera B) punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

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Testo in vigore dal: 25-1-1972
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   punto  2)  della  lettera  B)  della  tabella  B  allegata  al
decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
                                                           Aliquota
                                                         per quintale
                                                             Lire

 "2) consumata  per l'azionamento delle autovetture da
noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune
localita  sostituiscono  le vetture da piazza e quelli
lacuali,  adibiti al servizio pubblico da banchina per
il trasporto di persone, entro i seguenti limiti:
    a) litri  13 giornalieri per ogni autovettura cir-
colante nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
    b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circo-
lante  nei  comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, ma non a 500.000;
    c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circo-
lante  nei comuni di 100.000 abitanti o meno. L'agevo-
lazione di cui ai numeri 1) e 2) e concessa anche sot-
to  forma  di rimborso della differenza tra l'aliquota
di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in
via generale e quella ridotta.........................      4.843