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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1074

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1978)
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Testo in vigore dal:  5-9-1978
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Art. 17


Al personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, l'incarico viene conferito nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969 n. 282. A tal fine, la commissione provinciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 282 del 1969 viene integrata con tre rappresentanti del personale non insegnante, nominati secondo le modalità previste dal medesimo articolo. Tali rappresentanti dovranno curare, insieme con il funzionario del provveditorato a ciò delegato, tutte le operazioni relative alle assunzioni del personale non insegnante.
((4))

Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla commissione di cui all'articolo 11 della predetta legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale, per la decisione dei ricorsi predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, nominati dal provveditore agli studi, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria. La commissione decide con provvedimento definitivo.
Salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, gli impiegati non di ruolo di categorie corrispondenti alle carriere esecutive ed ausiliarie assunti a norma del primo comma del presente articolo che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale della rispettiva carriera in base a graduatorie ad esaurimento.
Il Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza fissa i tempi, i modi e i titoli valutabili per l'iscrizione nelle predette graduatorie.(1)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. L. 6 settembre 1972, n.504, convertito con modificazioni dalla L. 1 novembre 1972, n. 625, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è integrato nel senso che ove il numero delle domande degli aspiranti ad incarichi per posti di personale non insegnante superi le cinquemila unità. il numero dei rappresentanti del personale non insegnante e quello dei funzionari del Provveditorato agli studi sono, rispettivamente, elevati a sei ed a due".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 9 agosto 1978, n. 463 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che " È abrogato il primo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per la parte in cui fa riferimento, integrandola, alla commissione di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282.
Le attribuzioni affidate alla commissione per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi".