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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1053

Diritto degli assistiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale.

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Testo in vigore dal:  31-12-1971

Art. 4



A decorrere dal 1 gennaio 1973, l'aliquota del contributo dovuto per l'assistenza sanitaria all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali è elevata, per il personale in servizio, dal 5,60 per cento al 6,60 per cento, di cui il 5,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico del dipendente.
Con la medesima decorrenza l'aliquota del contributo dovuto allo stesso titolo per il personale in quiescenza è elevata dal 4,50 per cento al 6,60 per cento; di cui il 5,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico dei pensionati.
Le aliquote contributive di cui al presente articolo si applicano sull'intero ammontare delle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale in attività di servizio e del trattamento corrisposto al personale in quiescenza, con esclusione delle indennità di missione e di trasferimento per la parte non soggetta ad imposizione fiscale.
Per quanto concerne l'ENPDEDP, l'aliquota contributiva rimane fissata nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge con le maggiorazioni stabilita, a decorrere dal 1 gennaio 1971 dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO