stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 luglio 1971, n. 600

Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966; n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-9-1971

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:
"Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima dei 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1971.

SARAGAT COLOMBO - NATALI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO