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LEGGE 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
Testo in vigore dal:  28-12-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

(Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche)


In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno, con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno".