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LEGGE 9 marzo 1971, n. 98

Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-8-2008
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Art. 2


La domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, con il Ministro per il tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive dello Stato e da tre rappresentanti del personale interessato. I provvedimenti della commissione sono definitivi.
((2))

Il personale che ottiene l'inquadramento è assegnato alle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni interessate.
In relazione al numero dei dipendenti non di ruolo assegnati alle singole amministrazioni e sino alla cessazione dal servizio o all'inquadramento in ruolo degli interessati sono lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici o, se trattisi di operai, nella dotazione organica della corrispondente categoria. Questa disposizione non concerne i posti riservati ai concorsi gia indetti alla data del decreto di assegnazione, nonché a quelli previsti per la sistemazione di particolari categorie di personale che abbiano prestato servizio alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, ed, infine, a quelli per i quali speciali norme consentono l'assunzione degli idonei oltre i normali limiti.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133, ha disposto (con l'art. 68, comma 14, lettera c)) che è soppressa la " Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98."