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LEGGE 20 novembre 1970, n. 962

Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti.

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Testo in vigore dal:  29-12-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La concessione e la conservazione di brevetti e di privative industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura all'uso esclusivo dei ciechi, nonché tutti gli atti inerenti, sono esenti da ogni imposta e tassa.