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LEGGE 20 novembre 1970, n. 962

Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti.

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Testo in vigore dal: 29-12-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  concessione  e  la  conservazione  di  brevetti  e di privative
industriali   rilasciati   rispettivamente   per  l'invenzione  e  la
produzione  di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura
all'uso  esclusivo  dei ciechi, nonche' tutti gli atti inerenti, sono
esenti da ogni imposta e tassa.