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LEGGE 24 novembre 1970, n. 966

Miglioramenti dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi.

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Testo in vigore dal:  29-12-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, obbligatoriamente iscritti per l'assistenza sanitaria all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, il periodo di due mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro entro il quale sussiste il diritto alle prestazioni ospedaliere è elevato a sei mesi.
Per il primo biennio, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano faranno fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge mediante un contributo straordinario complessivo di lire 16.000 milioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Il contributo di cui al comma precedente sarà erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, in rate trimestrali anticipate.
Per quanto concerne la quota parte delle rate predette di competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405.
Per gli anni successivi la misura del contributo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, sarà determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze di apposita evidenza contabile che dovrà far parte integrante del rendiconto delle gestioni interessate dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1970

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Visto, il Guardasigilli: REALE