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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1405

Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692.

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Testo in vigore dal:  12-1-1957

Art. 2


L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederanno a regolare a mezzo di convenzione i rapporti fra gli enti medesimi intercorrenti per la erogazione dell'assistenza indicata all'art. 1 nelle rispettive giurisdizioni, nonché i rapporti economico-finanziari di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge 4 agosto 1955, n. 692.
Nel caso in cui gli accordi di cui sopra non potessero venire conclusi, tali rapporti tra gli enti medesimi, su richiesta anche di uno di detti enti, saranno disciplinati dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale con suo decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO