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LEGGE 22 maggio 1970, n. 373

Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note e di una convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968, tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

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Testo in vigore dal:  7-7-1970
La Camera dei deputati ed il Senato, della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 6 marzo 1968:
a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;
b) Convenzione finanziaria.