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LEGGE 22 maggio 1970, n. 373

Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note e di una convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968, tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

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Testo in vigore dal: 7-7-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato, della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti   Atti  internazionali  tra  la  Repubblica  italiana  e  la
Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 6 marzo 1968:
    a)  Accordo  aggiuntivo  alla  Convenzione  di amicizia e di buon
vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;
    b) Convenzione finanziaria.