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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 24

Nuova misura dell'aliquota massima d'imposta per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone.

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Testo in vigore dal:  5-3-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

La misura massima dell'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale e industriale, comprese le attività agricole soggette a imposta di ricchezza mobile, prevista dall'articolo 52, lettera c), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è stabilita in lire 2,50 per cento per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine per il biennio 1970-71.
Per gli anni successivi al detto biennio l'imposta sarà applicata nella misura massima del 2 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1970

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Visto, il Guardasigilli: GAVA