stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 24

Nuova misura dell'aliquota massima d'imposta per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 5-3-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  misura  massima  dell'imposta  sui  redditi provenienti da ogni
forma  di  attivita' commerciale e industriale, comprese le attivita'
agricole   soggette   a   imposta   di   ricchezza  mobile,  prevista
dall'articolo  52,  lettera  c),  del testo unico approvato con regio
decreto  20  settembre  1934,  n. 2011, e' stabilita in lire 2,50 per
cento   per   le   camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Pordenone e di Udine per il biennio 1970-71.
  Per  gli anni successivi al detto biennio l'imposta sara' applicata
nella misura massima del 2 per cento.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 febbraio 1970

                               SARAGAT

                                                RUMOR - MAGRI - BOSCO
                                                             - SEDATI

Visto, il Guardasigilli: GAVA