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LEGGE 28 gennaio 1970, n. 10

Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1974)
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Testo in vigore dal:  27-11-1973
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Art. 2


I posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T e U dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972, nonché quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, fatta salva la riserva di cui al successivo articolo 3, ed in deroga alle vigenti norme concernenti riserva ed accantonamenti di posti, entro il 30 giugno 1973, nella qualifica iniziale del ruolo di cui alle tabelle G, H, I, M, N, 0, P, Q, R, S, T e U del predetto allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, agli idonei dei concorsi per l'accesso ai ruoli medesimi, espletati in data non anteriore al 1 gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.(1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 ottobre 1973, n. 674 ha disposto (con l'art. 11,comma 1)che "L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, è prorogata al 30 giugno 1975 per la disponibilità dei posti e al 31 dicembre 1975 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alle tabelle XIV (ex tabella M), XV (ex tabella N), XVI (ex tabella O), XIX (ex tabella S) e XXI (ex tabella U) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alla tabella XV (ex tabella P) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Le disposizioni di cui al comma precedente operano per gli idonei del concorso a 436 posti di vice segretario (ex tabella G)".