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LEGGE 24 dicembre 1969, n. 976

Contributo statale nelle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1975)
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Testo in vigore dal:  27-6-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'Istituto nazionale per il commercio estero è concesso un contributo straordinario di lire 4.000.000.000 ad integrazione dei contributi statali nelle spese di funzionamento.
L'importo annuo di lire 1.500.000.000 del contributo statale nelle spese di funzionamento del predetto Istituto è elevato a lire 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1970 ed a lire 4.500.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1971.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 maggio 1975, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "il contributo annuo dello Stato previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 976, nelle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è elevato, per l'anno finanziario 1975, da lire 4.500 milioni a lire 8.700 milioni".