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LEGGE 24 dicembre 1969, n. 976

Contributo statale nelle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1975)
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Testo in vigore dal: 27-6-1975
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero  e' concesso un
contributo  straordinario  di  lire 4.000.000.000 ad integrazione dei
contributi statali nelle spese di funzionamento.
  L'importo  annuo di lire 1.500.000.000 del contributo statale nelle
spese  di  funzionamento  del  predetto  Istituto  e'  elevato a lire
3.500.000.000  nell'anno  finanziario  1970 ed a lire 4.500.000.000 a
decorrere dall'anno finanziario 1971.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  31  maggio 1975, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "il  contributo  annuo  dello  Stato  previsto  dall'articolo 1,
secondo  comma,  della legge 24 dicembre 1969, n. 976, nelle spese di
funzionamento  dell'istituto  nazionale per il commercio estero (ICE)
e' elevato, per l'anno finanziario 1975, da lire 4.500 milioni a lire
8.700 milioni".