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LEGGE 11 dicembre 1969, n. 910

Provvedimenti urgenti per l'Università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/1971)
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Testo in vigore dal:  2-2-1971
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Art. 4


Agli incaricati di insegnamento nelle università o negli istituti d'istruzione universitaria, ivi comprese le scuole di specializzazione e di perfezionamento, in entrambi gli anni accademici 1968-69 e 1969-70, l'incarico è prorogato a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno accademico 1970-1971, salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.
Per l'applicazione del precedente comma agli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito per l'anno accademico 1969-70.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non si applicano agli incarichi conferiti ai professori universitari straordinari e ordinari.
La validità delle terne dei vincitori di concorso a cattedra universitaria prevista dall'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è prorogata di un anno.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 gennaio 1971, n. 4 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le norme relative agli incarichi di insegnamento universitari contenute nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono prorogate anche per l'anno accademico 1971-72."