stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 febbraio 1968, n. 94

Proroga del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali da parte degli esattori delle imposte dirette del periodo 1954-1963.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  20-3-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'articolo 218 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è prorogato, per gli esattori nominati per il periodo 1954-1963, fino al 31 dicembre 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1968

SARAGAT MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE