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LEGGE 5 febbraio 1968, n. 94

Proroga del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali da parte degli esattori delle imposte dirette del periodo 1954-1963.

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Testo in vigore dal: 20-3-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il   termine   per   l'esercizio   dei  privilegi  fiscali  di  cui
all'articolo  218  del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 gennaio
1958,  n. 645, e' prorogato, per gli esattori nominati per il periodo
1954-1963, fino al 31 dicembre 1969.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 febbraio 1968

                               SARAGAT

                                                         MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE