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LEGGE 30 gennaio 1968, n. 47

Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1973)
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Testo in vigore dal:  2-3-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:
"L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso ed è determinato in relazione al tipo degli apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime.
I premi corrispondenti sono fissati dall'allegata tabella e vanno applicati a decorrere dal 1 gennaio 1967; essi sono suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione.
Con la stessa decorrenza è dovuta altresì un'addizionale temporanea sui premi di cui all'allegata tabella, nella misura del cinquanta per cento dei premi stessi, destinata a fronteggiare gli oneri finanziari sostenuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni corrisposte a tutto il 31 dicembre 1966.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota addizionale anzidetta in corrispondenza dell'avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi".