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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 93

Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1986)
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Testo in vigore dal:  30-5-1982
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Art. 5

((L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.
I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantità delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1 luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione))
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1982.