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LEGGE 20 marzo 1968, n. 418

Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico di alcuni tipi di mangimi integrati nonchè di alcuni prodotti dell'allevamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  4-5-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della segala e delle relative farine, è estesa agli atti economici concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, nonché dei mangimi integrati contenenti detti prodotti.
Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui al comma precedente.