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LEGGE 20 marzo 1968, n. 418

Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico di alcuni tipi di mangimi integrati nonchè di alcuni prodotti dell'allevamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-5-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'esenzione    dall'imposta    generale    sull'entrata    prevista
dall'articolo  1  della  legge  24  dicembre  1949,  n.  941, per gli
introiti  derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della
segala  e  delle  relative  farine,  e'  estesa  agli  atti economici
concernenti  il  commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali
minori   e  relative  farine,  e  dello  zucchero  destinati  ad  uso
zootecnico, nonche' dei mangimi integrati contenenti detti prodotti.
  Analogo  trattamento  si applica per l'importazione dall'estero dei
prodotti di cui al comma precedente.