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LEGGE 31 gennaio 1968, n. 40

Modifica dell'art. 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio.

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Testo in vigore dal:  28-2-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio, è aggiunto il seguente comma:
"Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano già parte uno o più rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1968

SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE