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LEGGE 12 aprile 1962, n. 185

Norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/1968)
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Testo in vigore dal:  28-2-1968
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Art. 2


Il Ministero dell'interno determina le modalità per l'attuazione dell'assistenza di cui all'articolo 1 e, ove occorra, stipula apposita convenzione, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, di detta attività.
In tal caso farà parte del Consiglio di amministrazione dell'ente prescelto, per quanto attiene ai servizi di cui sopra, un membro nominato dal Ministro per l'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
((Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano già parte uno o più rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio))
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