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LEGGE 28 marzo 1968, n. 396

Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno.

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Testo in vigore dal:  16-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359, è stabilito dal 10 gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n. 346.
L'esenzione ha effetto anche nei comprensori inclusi nella zona industriale delimitata con decreto ministeriale 6 maggio 1957, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1952, n. 187.
Il beneficio è esteso ai materiali ed ai macchinari in genere, importati, prima dell'emanazione del decreto ministeriale 6 maggio 1957, con la procedura del daziato in sospeso, in quanto destinati agli stabilimenti siti nei comprensori di cui al comma precedente.