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LEGGE 28 marzo 1968, n. 396

Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno.

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Testo in vigore dal: 16-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  previsto  dall'articolo 10, comma primo, della legge 6
febbraio  1941,  n.  346,  prorogato  dalla legge 4 novembre 1951, n.
1359,  e'  stabilito  dal  10 gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli
effetti  dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo
ed  al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n.
346.
  L'esenzione  ha  effetto  anche  nei comprensori inclusi nella zona
industriale  delimitata  con  decreto  ministeriale 6 maggio 1957, ai
sensi  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 22
novembre  1946, n. 564, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1952, n. 187.
  Il  beneficio  e'  esteso  ai materiali ed ai macchinari in genere,
importati,  prima  dell'emanazione  del decreto ministeriale 6 maggio
1957,  con  la  procedura del daziato in sospeso, in quanto destinati
agli stabilimenti siti nei comprensori di cui al comma precedente.