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LEGGE 28 marzo 1968, n. 395

Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro.

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Testo in vigore dal:  1-5-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise è autorizzato a trasferire in proprietà del comune di Policoro (Matera), i terreni siti in agro di detto comune, della estensione di ettari 630, ricadenti nel perimetro del piano regolatore e non utilizzati a fini di trasformazione agraria.
La vendita sarà effettuata ad un prezzo equo, stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Policoro e l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.
Il ricavato sarà utilizzato dall'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise per l'acquisto di terreni idonei alla destinazione ad attività agricola ed all'assegnazione in poderi e quote, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT MORO RESTIVO TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE