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LEGGE 28 marzo 1968, n. 395

Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro.

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Testo in vigore dal: 1-5-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'Ente  di  sviluppo  di  Puglia, Lucania e Molise e' autorizzato a
trasferire  in  proprieta' del comune di Policoro (Matera), i terreni
siti  in  agro  di  detto  comune,  della  estensione  di ettari 630,
ricadenti  nel perimetro del piano regolatore e non utilizzati a fini
di trasformazione agraria.
  La   vendita   sara'   effettuata  ad  un  prezzo  equo,  stabilito
dall'ufficio  tecnico  erariale competente, sentiti l'amministrazione
comunale  di  Policoro  e  l'Ente  di  sviluppo  di Puglia, Lucania e
Molise,  tenendo conto della originaria destinazione, delle finalita'
del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.
  Il  ricavato  sara'  utilizzato  dall'Ente  di  sviluppo di Puglia,
Lucania  e  Molise per l'acquisto di terreni idonei alla destinazione
ad attivita' agricola ed all'assegnazione in poderi e quote, ai sensi
della  legge  12  maggio  1950,  n. 230, e successive modificazioni e
integrazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                         MORO RESTIVO
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE