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LEGGE 28 marzo 1968, n. 362

Provvedimento a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti del comune di Porto Tolle danneggiati dalla mareggiata del 4-5 novembre 1966.

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Testo in vigore dal:  26-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore dei conduttori di aziende agricole, dei compartecipanti, dei coloni e mezzadri del comune di Porto Tolle, che per effetto della mareggiata del 4-5 novembre 1966 abbiano perduto la produzione risicola giacente nei magazzini o in fase di prima lavorazione, è concesso, a parziale reintegrazione del danno subito, un contributo nella misura del 50 per cento del valore della produzione perduta nelle grandi e medie aziende e dello 80 per cento ai compartecipanti, coloni e mezzadri e ai coltivatori diretti.
Il contributo di cui al comma precedente è concesso sulla quantità di produzione perduta spettante rispettivamente al conduttore, al compartecipante, colono e mezzadro nella stessa misura di riparto a norma del contratto.