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LEGGE 28 marzo 1968, n. 362

Provvedimento a favore dei produttori di riso e dei compartecipanti del comune di Porto Tolle danneggiati dalla mareggiata del 4-5 novembre 1966.

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Testo in vigore dal: 26-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  dei conduttori di aziende agricole, dei compartecipanti,
dei  coloni  e  mezzadri  del  comune di Porto Tolle, che per effetto
della  mareggiata del 4-5 novembre 1966 abbiano perduto la produzione
risicola  giacente  nei  magazzini o in fase di prima lavorazione, e'
concesso,  a  parziale reintegrazione del danno subito, un contributo
nella  misura  del  50  per cento del valore della produzione perduta
nelle grandi e medie aziende e dello 80 per cento ai compartecipanti,
coloni e mezzadri e ai coltivatori diretti.
  Il  contributo  di  cui  al  comma  precedente  e'  concesso  sulla
quantita'   di   produzione   perduta  spettante  rispettivamente  al
conduttore, al compartecipante, colono e mezzadro nella stessa misura
di riparto a norma del contratto.