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LEGGE 28 marzo 1968, n. 360

Integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  26-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le opere di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 140 miliardi negli esercizi finanziari dal 1968 al 1974 ripartiti in ragione di 20 miliardi per anno.
La somma stessa sarà destinata per lire 36 miliardi al completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali di cui al primo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 729 e per le restanti lire 104 miliardi alla costruzione delle strade di grande comunicazione di cui all'ultimo comma del predetto articolo 13.
La ripartizione delle predette somme di lire 36 miliardi e di lire 104 miliardi restano rispettivamente così fissate per ciascuno degli esercizi predetti:
Esercizio 1968 L. 8 miliardi L. 12 miliardi
" 1969 " 7 " " 13 "
" 1970 " 7 " " 13 "
" 1971 " 7 " " 13 "
" 1972 " 7 " " 13 "
" 1973 " 20 "
" 1974 " 20 "
-- --
L. 36 miliardi L. 104 miliardi
-- --
Sui predetti stanziamenti annuali grava nella misura dell'1,50 per cento la quota oneri generali da attribuirsi all'Azienda nazionale autonoma delle strade. Non meno di due terzi di tale quota dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione, dei progetti.