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LEGGE 28 marzo 1968, n. 360

Integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 26-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le opere di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n.
729,  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di lire 140 miliardi negli
esercizi  finanziari  dal  1968  al  1974  ripartiti in ragione di 20
miliardi per anno.
  La   somma   stessa   sara'  destinata  per  lire  36  miliardi  al
completamento  del  programma di costruzione di raccordi autostradali
di  cui  al  primo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 729 e
per  le  restanti  lire 104 miliardi alla costruzione delle strade di
grande  comunicazione  di  cui all'ultimo comma del predetto articolo
13.
  La  ripartizione delle predette somme di lire 36 miliardi e di lire
104 miliardi restano rispettivamente cosi' fissate per ciascuno degli
esercizi predetti:
Esercizio 1968 L. 8 miliardi L. 12 miliardi
  "       1969 "  7    "     "  13    "
  "       1970 "  7    "     "  13    "
  "       1971 "  7    "     "  13    "
  "       1972 "  7    "     "  13    "
  "       1973               "  20    "
  "       1974               "  20    "
                 --            --
              L. 36 miliardi L. 104 miliardi
                 --            --
  Sui  predetti stanziamenti annuali grava nella misura dell'1,50 per
cento  la  quota  oneri generali da attribuirsi all'Azienda nazionale
autonoma  delle  strade. Non meno di due terzi di tale quota dovranno
essere destinati alla spesa per la compilazione, dei progetti.