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LEGGE 14 marzo 1968, n. 317

Modificazione alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  23-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è sostituito dal seguente:
"La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta".