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LEGGE 14 marzo 1968, n. 317

Modificazione alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 23-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n.
186, e' sostituito dal seguente:
  "La  prova  subita  deve  risultare da appositi marchi, impressi su
ogni  singola  arma,  dal  Banco  o  dalla sezione che l'ha eseguita;
occorrendo,   dal   Banco  o  dalla  sezione  predetta,  puo'  essere
rilasciato  anche  un  certificato  per  l'arma o le armi provate, di
pertinenza di una singola ditta".