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LEGGE 18 marzo 1968, n. 269

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1967. (Terzo provvedimento).

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Testo in vigore dal:  17-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'importo delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato ai sensi dell'articolo 29 della legge 29 aprile 1967, n. 230, è ridotto da lire 6.586.800.000 a lire 6.336.800.000.