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LEGGE 18 marzo 1968, n. 269

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1967. (Terzo provvedimento).

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Testo in vigore dal: 17-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'importo  delle  anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata  a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato ai
sensi dell'articolo 29 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e' ridotto
da lire 6.586.800.000 a lire 6.336.800.000.