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LEGGE 12 marzo 1968, n. 259

Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  17-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:
"I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento".